La competenza del Difensore civico su sanità e questioni sociosanitarie emerge, nella concretezza dell’attività svolta, costituendo la traduzione in attività istituzionale dei principi giuridici che regolano la difesa civica e che rappresentano la cartina al tornasole che meglio di ogni altra astratta considerazione evidenzia le funzioni appunto del Difensore civico in campo sanitario e sociosanitario.
In tale quadro, suffragato dagli specifici rilevanti interventi a tutela dei diritti di singoli o intere categorie di malati, è doveroso tracciare il percorso da cui nasce tale tutela.
LEGGE
L’art. 2 della legge n. 24/2017 (cosiddetta legge Gelli- Bianco) “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” ha istituito la figura del Garante per la salute quale organo di garanzia specifica di competenza e di istituzione regionali. Da ciò la mancata uniformità di nomina e l’eterogenea disciplina di Difensore Civico e di Garante della Salute, occorrendo fare riferimento alle leggi regionali.
L’art. 2 della L. n. 24/2017, costituisce il vero e proprio cardine su cui si impernia la prefigurata garanzia per il diritto alla salute:
“1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all’ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.
- Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria.
- Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale”.
Ad esempio in Campania è stata istituita con legge regionale n.16/2018 la figura del Garante del diritto alla salute attribuzione affidata al Difensore civico regionale ai sensi della legge 8 marzo 2017, n. 24. Una investitura formale e sostanziale quella del Difensore civico regionale campano che è permanentemente presente e nel tempo non ha mai lasciato soli tutti i cittadini violati nel proprio diritto alla salute.
Troppo numerosi e variegati i “casi” affrontati dal Garante campano per trovare un’univoca collocazione.
Interventi su nosocomi che rifiutano pazienti per visite salvavita e per pazienti costretti a sostare interminabili ore, se non giorni, nei Pronto Soccorso, su barelle, in condizioni estreme.
Inoltre interventi su denunce di abusi in tempo di Covid, dove tutto diventa Covid, anche quando molto spesso Covid non è.
Riguardo i tempi troppo lunghi per i ricoveri, gli accertamenti medici e le prestazioni ambulatoriali, richiedendo i dati a Regione, Asl e ospedali, addirittura emerge che gli stessi dati risultano poco comprensibili, con “discordanze” tra i numeri della Regione e quelli delle singole aziende sanitarie.
Intere categorie (malati ambientali, autistici, sofferenti psichici, talassemici, malati delle più diverse patologie, …, i singoli e le loro famiglie) hanno nel Difensore Civico – Garante del Diritto alla Salute un baluardo contro la malasanità.
Francesca Beneduce