IL GIOCO ONLINE E LA DECISIONE DEL MEDIATORE EUROPEO

Mar 30, 2018 | News Internazionali | 0 commenti

Il Mediatore Europeo ha recentemente respinto il reclamo presentato dall’European Gaming and Betting Association (Egba) contro la Commissione Europea, che, secondo l’associazione, non ha dato seguito alle numerose denunce d’infrazione presentate negli ultimi anni per assicurare l’applicazione del quadro regolatorio europeo sul gioco online negli stati membri. L’Ombudsman europeo ha concluso il suo parere sostenendo che «la Commissione ha un ampio potere discrezionale sul se e come perseguire i casi di infrazione e che la decisione presa rientrava nei limiti di tale discrezione». In buona sostanza, per il Mediatore la Commissione non avrebbe commesso cattiva amministrazione: per le società di gioco online rimane quindi la possibilità di contestare le singole normative nazionali davanti alle competenti autorità degli stati. La reazione dell’Egba non si è fatta attendere: «Le procedure di infrazione in questo settore sono diventate un disastro totale da quando la Commissione ha deciso di lavarsi le mani delle sue responsabilità per garantire che la regolamentazione del gioco d’azzardo online negli Stati membri sia in linea con il diritto dell’Ue. Sebbene la decisione del difensore civico sia deludente, conferma che la decisione della Commissione di chiudere questi casi di infrazione è stata una decisione politica».

Discrezionalità, decisione politica, sono parole che si possono ben comprendere quando si parla di un tema tanto sensibile come il gioco online. E rimandano, per quello che ci interessa in questa sede, alla grande questione di quali siano i limiti al potere discrezionale, alla funzione politica in ultima istanza. Può un difensore civico limitare la discrezionalità della funzione di governo? Di certo non può farlo. C’è una differenza tra discrezionalità e arbitrarietà. La prima è tra gli attributi principali della sovranità e del potere legittimo in generale, la seconda invece è una forma di abuso della funzione di governo. Contro il potere arbitrario ci sono secoli di costituzionalismo. E nell’arbitrio del potere rientra in qualche modo anche la stessa cattiva amministrazione. È qui che la difesa civica può e deve agire, arginando quella degenerazione della discrezionalità che spesso minaccia la libertà di cittadini e gruppi sociali. Riportandola appunto nel solco della legalità costituzionale.

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