LA DIFESA CIVICA PER LE CORRETTE CURE SANITARIE
Il tema della sanità pubblica proprio in questi giorni si incrocia prepotentemente con quello delle autonomie delle regioni.
La materia della sanità è una di quelle che oggi, ai sensi dell’art. 11 7 della Costituzione, è oggetto di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.
Cioè, nell’ambito di norme quadro dettate in materia dallo Stato, le regioni sono titolari di una potestà legislativa concorrente che consente loro di incidere significativamente sul livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni sanitarie da erogare ai cittadini.
In questo quadro di tutela del diritto alla salute si innesta l’attività del difensore civico regionale.
Un esempio emblematico di tutela dei soggetti deboli è appena avvenuto in Campania. Il Difensore Civico è intervenuto rilevando una grave lesione dei diritti di fragili come denunciata da una struttura psichiatrica residenziale terapeutico-riabilitativa con ricorso avverso l’asl che ha esternalizzato a favore di operatori economici privi di accreditamento istituzionale e di autorizzazione prestazioni di residenzialità sanitaria psichiatrica . In altri termini gli operatori economici che svolgevano il servizio non erano configurabili come istituti di cura ai sensi di legge dotati cioè delle relative autorizzazioni e accreditamento istituzionale. L’asl, interpellata, ha provato a chiarire la propria posizione facendo presente che l’Amministrazione si affida in varie occasioni a strutture non convenzionate per pazienti psichiatrici ma che tale facoltà è esercitata dopo il diniego delle strutture accreditate.
La questione è di grande interesse per il più che potenziale danno a favore di soggetti deboli e per l’assenza di controlli da parte della PA che, avendo il compito di svolgere attività trasparente, efficiente, a tutela dei cittadini, in tal modo viola i principi fondamentali a cui deve essere ispirata la propria attività.
Il Difensore Civico fa sentire la propria voce a tutela dei diritti umani e dei soggetti incapaci.
Decidere di affidare la cura di persone con disagio psichiatrico a strutture non autorizzate e non accreditate e quindi senza preventiva verifica dell’esistenza di standard di cure e servizi da erogare comporta una inaccettabile violazione dei diritti di soggetti molto deboli perché poco capaci di tutelarsi per la propria specifica condizione soggettiva.
L’indipendenza del Difensore Civico dal potere esecutivo consente a questo di essere la voce di chi non ha voce; di rendersi tutore dell’effettivo diritto a cure idonee che vanno garantite a tutti; di costituire un forte propulsore per la PA a modificare e/o rivedere le proprie scelte legislative e amministrative.
Antonella Esposito