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Etimologicamente l’Ombudsman, in origine il delegato, è il funzionario abilitato ad agire in altrui veci che, in senso stretto, figura quale organo esterno di controllo nei riguardi dell’amministrazione, situato ai margini delle procedure abituali di ricorso, nonché incaricato di fornire almeno un avviso in materia di questioni che vedano contrapposti il servizio pubblico ed i suoi utenti.
E’ un’istituzione conosciuta in tutto il mondo che, dai dati dalla Presidenza dell’International Ombudsman Institute, risulta essere, adÂÂ oggi, operativa in oltre 75 Paesi; a livello comunitario, invece, tutti gli stati membri, ad eccezione dell’Italia, hanno istituzionalizzato, l’istituto, a livello nazionale.
Prescindendo dal suo obiettivo successo e dall’utilità, questa istituzione è stata contestata in Paesi come la Francia ed, addirittura, la sua creazione, in un primo momento, ostacolata anche dal Parlamento europeo.ÂÂ
La figura dell’Ombudsman non poteva che nascere in Scandinavia, uno dei Paesi con radicata tradizione democratica, dove la distanza fra Istituzioni e cittadini è meno marcata ed il ricoprire cariche pubbliche è più sentito come un impegno verso la collettività piuttosto che un privilegio personale, quale sovente e purtroppo accade nei Paesi latini.
Questo Ufficio ha, infatti, trovato la luce nel 1809 in Svezia quando, con legge costituzionale, è stato creato un Difensore Civico, “Justice Ombudsman”, per difendere i cittadini dagli eventuali abusi dell’Amministrazione; una riforma partita dal Parlamento con l’intenzione di assicurare l’indipendenza dell’operato di questo difensore del singolo cittadino da Re, Governo ed Amministrazione, configurandolo come “organo di giustizia”. Sempre in Svezia, con la medesima autonomia, è stato, poi, creato, nel 1915, un Ombudsman militare.
Attualmente, 26 Stati membri dell’Unione Europea, come accennato, prevedono la figura dell’Ombudsman nazionale; la Germania ed il Lussemburgo dispongono anche di Commissioni per le petizioni a livello nazionale. In Italia, invece, esiste solo la previsione, che consente la creazione di Difensori Civici regionali e comunali.ÂÂ
Per quanto ci riguarda, alcuni autori lamentano, ove il cittadino si è ormai rassegnato, che il nostro Paese non si sia ancora adeguato ai partners europei, molti dei quali, istituendo un Difensore Civico nazionale, hanno percorso notevoli passi verso la trasparenza dell’operato della loro amministrazione.ÂÂ
In Italia, il dibattito sull’opportunità di istituire tale organo nasce negli anni 60’, con, in prima fila, Carlo Arturo Jemolo; rincresce, purtroppo, sottolineare che l’ordinamento italiano sia l’unico, fra quelli dei paesi comunitari, a non aver istituito un Ombudsman nazionale. Tuttavia si è giunti, quanto meno, alla formale previsione di un’istituzione ispirata a questo, sebbene con azione limitata al solo livello regionale. E’ quello da noi conosciuto quale ‘’Difensore Civico’’.ÂÂ
Permane, però, un problema di fondo: la figura del Difensore Civico è tutelata dall’art.8 della legge 142/1990 di riforma delle autonomie locali (che le attribuisce funzione di segnalazione di disfunzioni, abusi, carenze e ritardi dell’attività di tali enti, a danno dei cittadini), collocato nell’ambito del titolo dedicato alla partecipazione procedimentale; sulla base di quest’osservazione, nasce il problema di verificare se il legislatore del 1990 avesse voluto qualificarlo quale organo di controllo o, semplicemente, in qualità di soggetto giuridico, avente la prerogativa di partecipare alla funzione procedimentale, la qual cosa limiterebbe le sue facoltà in maniera esponenziale.ÂÂ
Quale sviluppo ci si potrà attendere nell’ordinamento italiano? Si spera il Difensore Civico diventi un ulteriore garante di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, portando a termine l’assunto di controllore super partes.ÂÂ
Altra problematica, del tutto italiana, riguarda i rapporti del Difensore Civico con la politica nazionale. Collegato alle correnti politiche, ma non aderente ad alcuna di queste, ne subisce ripetutamente le conseguenze; esempio lampante, l’estenuante vicenda dell’elezione del Difensore Civico campano che vede protagonista l’avvocato Giuseppe Fortunato. Costui, ha sostenuto un’ardua battaglia, durata tre anni e nove mesi, dichiarando illegittima la candidatura del tenente colonnello dell’Aeronautica, in pensione, Francesco Bianco, eletto dall’ex governatore della Regione Campania Stefano Caldoro, in barba al criterio meritocratico e ad un’adeguata comparazione dei curricula.ÂÂ
È paradossale che, l’unico paese sprovvisto della figura dell’Ombudsman, debba anche subire le conseguenze di diatribe politiche!
Si auspica quindi, per il futuro, di riuscire ad ottenere un chiarimento sulle reali possibilità del Difensore Civico italiano e, soprattutto, un totale distacco, di questi, dalla farsa partitocratica che lo attanaglia. Citando Bobbio: ‘’I nostri diritti non sono altro che i doveri degli altri nei nostri confronti’’, aggiungerei: “E ingiusto che rapporti ed accordi politici si frappongano fra il nostro essere ed i nostri diritti”.