RUOLO DELLA DIFESA CIVICA
Il ruolo della Difesa Civica in Italia non trova un preciso riconoscimento nella Costituzione repubblicana, né viene preso in considerazione compiutamente dal legislatore nazionale e anche per i Difensori Civici regionali è, sostanzialmente, affidato all’iniziativa delle Regioni.
Il compito principale affidato è quello di correggere le disfunzioni, le inefficienze e le iniquità dell’azione pubblica amministrazione. È una figura deputata a rafforzare la tutela del Cittadino a fronte delle inefficienze e iniquità dell’azione pubblica ed ha poteri istruttori e di sollecitazione. A livello regionale ha poteri sostititutivi ma tale potere è risultato concretamente esercitato solo da taluni Difensori Civici.
Le prestazioni per i Cittadini sono in regime di gratuità e ciò è un buon rimedio a favore delle categorie più deboli e delle fasce della popolazione più fragili.
Nel 2010, la legge finanziaria ha soppresso la figura del Difensore Civico comunale, lasciando ai comuni la facoltà di attribuire le funzioni di garanzia al Difensore Civico territoriali, facoltà quasi mai esercitata.
IN ITALIA MANCA IL DIFENSORE CIVICO NAZIONALE
L’Italia si segnala negativamente per essere l’unico Stato dell’Unione Europea privo di un Difensore Civico centrale, con un campo d’azione esteso a tutte le amministrazioni statali.
Si ricorda che In Svezia con la costituzione del 1809, con il compito di bilanciare il potere esecutivo e quindi di controllare il governo, fu istituita una figura di Ombudsman che, progressivamente ha assunto in Europa la funzione di “garante del cittadino”.
In ogni caso l’attività della Difesa Civica ha stimolato un processo di cambiamento da cui sono derivati anche gli interventi legislativi contenuti rispettivamente nella L. 142/90, L. 241/90 e L. 127/97 (Bassanini bis).
IL PARLAMENTO EUROPEO REPUTA CRUCIALE IL RUOLO DEL DIFENSORE CIVICO NEL DIFENDERE I DIRITTI FONDAMENTALI DEL CITTADINO
Il Parlamento europeo “reputa di cruciale importanza coinvolgere i difensori civici nazionali o gli altri organi pertinenti competenti in materia di diritti fondamentali che a differenza del responsabile dei diritti fondamentali hanno la facoltà di svolgere indagini sulle autorità e funzionari nazionali”.
Le Istituzioni europee hanno, quindi, indicato chiaramente la strada: occorre che l’Italia si doti di un organismo autorevole indipendente capace di assicurare la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini dinanzi ai poteri pubblici.
Il Trattato di Maastricht del 1992 dispone per l’Europa che “il Parlamento nomina il Mediatore abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell’Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattivi amministrazione nell’azione delle istituzioni degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia del Tribunale di primo grado nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali”.
La vera consacrazione del ruolo della difesa civica a livello regionale arriva a seguito della “costituzionalizzazione” di questa figura. Infatti molte regioni hanno inserito all’interno dei propri Statuti la previsione di un “garante” dei diritti del cittadino, in molti casi inserendolo a pieno titolo tra gli organi della Regione.
La “costituzionalizzazione” del Difensore Civico all’interno degli statuti regionali rende giustizia dell’importante ruolo svolto da questa figura.
Alcune Regioni hanno istituito anche il Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e delle persone con disabilità, il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza ovvero attribuite queste funzioni al Difensire Civico regionale.
ISTITUZIONE DEL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Presto dovrà essere operativo il Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità istituito con decreto legislativo del 5 febbraio 2024 n. 20 in linea con le direttive e con le raccomandazioni internazionali (Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità New York 13/12/2006 – ratificata con legge 18/2009 e Commissione Europea – Comunicazione 2021), ma anche con i principi sanciti dalla legge delega n. 227/2021 che ha previsto il riordino delle disposizioni in materia di disabilità con l’adozione di decreti attuativi e, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera f), ha indicato i principi e criteri direttivi del citato decreto.
AnnunzIata Patrizia Difonte