E’ purtroppo sempre più evidente la debordante ingerenza della politica nella gestione del Servizio Sanitario Nazionale a scapito di meritocrazia e trasparenza.
Si fa, in particolare, riferimento alle procedure di nomina dei Direttori Generali delle aziende sanitarie quasi mai davvero meritocratiche.
Eppure la normativa di settore prevede numerosi contrappesi alla fiduciarietà di nomina e all’ autonomia gestionale dei manager della sanità pubblica.
Sussistono precise azioni che ove adempiute, secondo principio di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione, consentirebbero ampiamente eccessi di politicizzazione nella gestione sanitaria.
Sì fa particolare riferimento a ben precisi obiettivi di salute e assistenza che andrebbero assegnati all’atto della nomina del Direttore Generale ai sensi dell’art. 3 bis del Dlgs. n. 502 del 1992. Rispetto al mancato conseguimento di tali obiettivi è infatti prevista la decadenza automatica del nominato, e, già a 18 mesi dalla nomina, la mancata conferma nell’incarico.
Tuttavia è di empirica evidenza che, di fatto, tale attività di verifica e controllo non venga espletata e con essa il giusto ricambio in termini di innalzamento qualitativo dei dirigenti destinatari degli incarichi.
Non si spiegherebbe altrimenti come mai in molte Regioni i servizi sanitari pubblici risultino ampiamente insoddisfacenti rispetto a, pur minimi, obiettivi di salute previsti per legge, come il rispetto basilare dei livelli essenziali di assistenza.
Tale procedura di verifica e controllo prevede oltretutto pure il coinvolgimento consultivo del sindaco o del rappresentante dell’area metropolitana di riferimento, nella valutazione dell’operato del Direttore Generale anche con riferimento all’attuazione dell’atto aziendale potendo richiedere la revoca dall’incarico. Si rammenta che a legislazione vigente il sindaco permane l’autorità sanitaria per il territorio di sua competenza a partire dal rilascio delle autorizzazioni sanitarie.
Di contro a tali mancati controlli, ben stringenti sono stati i controlli per il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa.
Tenuto conto della genericità degli indici ministeriali dei LEA, del tutto insoddisfacenti a tastare la concretezza dell’assistenza assicurata dalle Regioni, risulta evidente un vulnus di protezione del Cittadino rispetto ad un suo diritto primario quale la salute.
Tale condizione rende ancor più importante il ruolo del Difensore Civico quale Garante della salute del cittadino ai sensi dell’art. 2 della legge 24 del 2017 sulla sicurezza delle cure. E di qui anche la decisiva importanza di un ruolo attivo della cittadinanza nelle segnalazioni al Difensore Civico onde consentirne l’intervento.
Tanto al fine di chiarire gli obiettivi assegnati, l’attività di verifica espletata, e l’efficienza di gestione sanitaria dai Direttori generali, ponendo al centro dell’attenzione il bisogno di salute del Cittadino.
Avv. Carlo Spirito