- L’ISTITUTO DELLA DIFESA CIVICA ALLA LUCE DELLA LEGGE GELLI-BIANCO:
IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE QUALE GARANTE DEL DIRITTO ALLA SALUTE
I.I. Premesse
Attraverso la legge Gelli–Bianco (legge 8 marzo 2017 n. 24), il legislatore ha sviluppato l’istituto del Difensore Civico, posto a garanzia e tutela del cittadino, con il compito precipuo di tutelare il Diritto alla Salute.
Oltre i singoli Cittadini, lesi nei loro diritti, possono rivolgersi al Difensore Civico gli stessi operatori sanitari.
I.II. le novità della Legge Gelli-Bianco.
Infatti con la legge Gelli-Bianco il legislatore ha sancito, a livello nazionale, la volontà di riconoscere al Difensore civico regionale (e delle province autonome) uno specifico ruolo di Garante per il diritto alla salute.
La norma, in verità, lascia alle Regioni e alle province autonome la facoltà di attribuire tale funzione e la possibilità di disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico. La originaria proposta prevedeva una obbligatoria istituzione dell’ufficio del garante presso tutte le Regioni. Tuttavia il legislatore ha poi seguito le indicazioni provenienti dalla I Commissione Affari Costituzionali e dalla XIV Commissione politiche dell’Unione Europea, le quali avevano invece indicato l’opportunità di rendere facoltativo l’affidamento della funzione di Garante al Difensore Civico.
La natura facoltativa della istituzione del Garante della salute costituisce sicuramente un limite assai evidente: in questo modo, si rischierà di alimentare quelle differenze regionali che, in tema di diritto alla salute, sono già esistenti. Inoltre in Italia non tutte le Regioni hanno provveduto a istituire (ovvero, a nominare o a mantenerlo) il Difensore civico regionale. Dunque, seppure per assurdo tutte le Regioni decidessero di legiferare in questo senso, comunque qualcuna di loro rimarrebbe sprovvista di tale figura, in quanto le Regioni sprovviste di Difensore Civico sarebbero in ogni caso impossibilitate ad attribuire la suddetta funzione a un proprio inesistente Difensore Civico regionale.
I.III. Problematiche applicative
In ogni caso, la legge nazionale non delinea in modo più specifico le attribuzioni del Difensore civico regionale quale Garante del diritto alla salute.
In particolare, la normativa nazionale in questione stabilisce che ciascun destinatario di prestazioni sanitarie può segnalare una disfunzione del sistema di assistenza sanitaria e socio-assistenziale. Proprio alla luce della disposizione suddetta, si ritiene che la disfunzione da segnalare sia quella che incide negativamente sul diritto alla salute inteso nella sua accezione di diritto sociale quale diritto, cioè, a ottenere cure adeguate, a pretendere l’erogazione di prestazioni sanitarie.
Il segnalante, quindi, può lamentare la sussistenza di inefficienze che inibiscano la completa fruizione delle prestazioni, ovvero limitino, rendendolo difficoltoso, l’accesso ai servizi, ad esempio: liste d’attesa, applicazione del ticket, problematiche legate ai percorsi assistenziali per determinate patologie.
Resterebbero, pertanto, non segnalabili i fatti lesivi del diritto alla salute del singolo inteso quale diritto di libertà.
Il Difensore civico, in quest’ottica, più che Garante del diritto alla salute è meglio qualificabile quale garante del diritto alle prestazioni sanitarie.
Sul piano pratico, molti Difensori Civici regionali, ove presenti, intervengono a tutela del diritto sociale alla salute, svolgendo la suddetta funzione di mediatori tra la posizione vantata dalla Pubblica Amministraziobe e quella vantata dall’Utente che da essa reputi di essere stato leso.
- LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Sotto il profilo soggettivo, la segnalazione può essere presentata da ciascun destinatario di prestazioni sanitarie. Per come la norma è strutturata, possiamo dedurne che:
- a) i soggetti possano inoltrare la segnalazione al Difensore Civico a prescindere dal fatto che la disfunzione del sistema abbia già leso il loro diritto a ricevere le prestazioni (in altri termini, l’amministrato può adire il Difensore Civico anche in via cautelativa, quand’anche la lesione del suo interesse sia solo potenziale ed esso prefiguri semplicemente di poterla subire);
- b) chiunque sia consequenzialmente legittimato a segnalare le disfunzioni del sistema dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria: tutti, infatti, potenzialmente, sono destinatari di prestazioni sanitarie. Anche coloro i quali siano residenti in una regione diversa da quella in cui la disfunzione si sostanzia, in quest’ottica, sono legittimati a segnalare il malfunzionamento, posto che, potendo essi decidere di “migrare” per farsi curare da strutture afferenti a quel sistema, potrebbero avere un concreto interesse a che esso funzioni in modo corretto e adeguato, purchè vi sia un apprezzabile lesione, almeno potenziale, in corso.
Al comma 3 il legislatore precisa che il Difensore Civico verifica la fondatezza della segnalazione e, qualora la ravvisi, interviene a tutela del diritto leso.
Occorre poi precisare che la legittimazione ad adire il Difensore Civico non si riconosce solo in capo al cittadino italiano, ma si sostanzia pure in capo allo straniero (anche irregolare) che si trovi temporaneamente sul territorio italiano e che sia stato destinatario di prestazioni sanitarie. Il comma 1 dell’articolo 32 della nostra Costituzione, significativamente riferendosi al generale individuo, non limita il diritto fondamentale alla salute ai soli cittadini italiani.
Avv. Valentina Paglia