POTENZIARE LA DIFESA CIVICA ITALIANA – UN PO’ DI STORIA
La Difesa Civica in Italia non ha mai ottenuto un riconoscimento costituzionale quale organo di tutela di carattere non giurisdizionale dei Cittadini nei confronti delle autorità pubblica sullo stile dell’Ombudsman nazionale facilmente individuabile in gran parte dei Paesi europei e del mondo
In Italia il Difensore Civico assume principalmente il limitato ruolo di organo di “persuasione” con il solo potere coercitivo di commissariamento ex art. 136 del decreto legislativo 267 del 2000. A differenza della Giustizia amministrativa, il Difensore Civico non ha potere diretto annullatorio di atti, anche se può chiedere annullamento o revoca all’amministrazione. Il suo compito più evidente è quello di limitare le inefficienze e le ingiustizie dell’agire delle pubbliche amministrazioni, fornendo ai Cittadini strumenti gratuiti e facilmente accessibili di tutela utili a evitare eventuali contenziosi.
La Difesa Civica interviene a favore di ogni Cittadino ed è particolarmente utile per categorie più deboli e fasce di popolazioni più fragili, ponendosi di fatto come obiettivo generale la tutela dei diritti.
LA SITUAZIONE ATTUALE
Nonostante un ruolo così rilevante, tuttavia, la Difesa Civica non è mai stata presa in considerazione dal legislatore nazionale per dargli poteri riguardo le amministrazioni statali. La normativa è sostanzialmente oggi affidata a Regioni, Città metropolitana e province. L’unico coordinamento generale per tutti i livelli di Difesa Civica è assicurato dall’ANDCI.
In Italia a Cassino, organizzato dalla Regione Lazio, dal Consiglio regionale del Lazio e dalla Conferenza nazionale dei Consigli regionali si terrà un interessante Convegno riguardante i Difensori Civici regionali su: Il Difensore Civico come Garante dei diritti.
L’Italia, giova ricordarlo, risulta essere l’unico Stato dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa privo totalmente di un Difensore Civico centrale o figura analoga nazionale.
L’assenza di tale organismo nazionale appare ancora più grave se si pensa che la presenza di un Ombudsman nazionale viene considerata requisito di ammissione di nuovi Paesi all’ingresso nell’Unione Europea, in quanto indice dell’elevato livello di democraticità del Paese stesso.
IL LAVORO DELLE AUTONOMIE
Non sono mancati in verità, negli anni, alcuni interventi legislativi contenuti rispettivamente nelle Leggi nazionali 142/90, 241/90 e 127/97, che hanno esteso le funzioni di Difensore Civico nelle amministrazioni comunali e periferiche dello Stato. In particolare, la L. 142/90 portò all’istituzione della Difesa Civica comunale (ora abrogata) e la L. 241/90 sul procedimento amministrativo ne ha ampliato significativamente le funzioni, attribuendo al Difensore Civico uno specifico ruolo nell’attuazione dei diritti di accesso agli atti.
Bisogna ricordare, ad onor del vero, che dalla fine degli anni 90, in contrapposizione al crescente disinteresse e all’inerzia statale in merito alla materia, si è registrata una fervente attività a livello locale di Comuni, Province e Regioni per l’istituzione e la regolamentazione degli organismi di Difesa Civica. Abrogato legislativamente il Difensore Civico comunale, oggi manca anche fattualmente in molte Province e in alcune Regioni come la Sicilia e la Puglia.
LE SFIDE FUTURE
Urge, pertanto, riportare in alto il dibattito sulla necessità di definire a livello costituzionale la figura del Difensore Civico Nazionale, ormai non più procrastinabile.
Si consideri a tal proposito la recente istituzione del Garante Nazionale della Disabilità che, nel rispetto della Convenzione Onu, dal 1 gennaio 2025 dovrebbe essere operativo al servizio dei Cittadini con disabilità. Un positivo segnale di supporto per le persone con disabilità ma non basta: è ora che l’Italia si doti del Difensore Civico Nazionale.
Giuseppe Cifinelli