Avanti per il GARANTE NAZIONALE DELLE VITTIME DI REATO
– La forbice tra numero di denunce e numero di condanne, il contrasto tra leggi formalmente severe e pene sostanzialmente miti, unitamente alla mancata attenzione dello Stato alle vittime del crimine, hanno ingenerato nei cittadini meccanismi di sfiducia nei confronti delle istituzioni, con conseguente allontanamento dalle stesse. Il Garante Nazionale è una risposta, essendo l’Autorità indipendente deputata ad avvicinare le vittime di reato alle istituzioni affinché le prime possano riacquistare fiducia nelle stesse e le seconde credibilità e autorevolezza agli occhi dei cittadini.
– Spesso, chi ha subito un danno fisico, mentale o emotivo oppure perdite economiche causati direttamente da un reato ignora o non conosce pienamente i propri diritti, né i servizi di assistenza e di protezione predisposti per le vittime di reato, soprattutto se ha difficoltà a ricorrere ad un legale. Alla luce di quanto detto, è necessario, perciò, garantire al cittadino vittima di reato la possibilità di rivolgersi in maniera del tutto gratuita ad una figura neutrale di riferimento avente il compito di tutelarlo ed informarlo sui propri diritti.
– Il Garante Nazionale delle vittime di reato deve avere per legge la specifica funzione di promuovere la piena attuazione dei diritti e degli interessi di questa categoria di persone, a prescindere dal tipo di reato, dalla nazionalità e dalla residenza della vittima e del luogo del commesso reato, sulla base di quanto previsto dalla direttiva UE 2012/29/UE.
– Con l’istituzione legislativa del Garante Nazionale delle vittime di reato, lo Stato italiano si fa carico di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi dei cittadini europei vittime di qualsiasi reato (non solo di quelli intenzionali violenti, come prevedono alcune proposte di legge) e quindi di qualsiasi vittima, italiana o straniera, residente in Italia o in un altro Stato comunitario, in qualunque regione d’Italia o in qualsiasi Stato dell’Unione europea sia avvenuto il reato (a differenza dei Garanti regionali, che si occupano esclusivamente delle vittime residenti nella regione di competenza). Per questo, presso il Garante sarebbe indispensabile prevedere anche un servizio di interpretariato e traduzioni e vari gruppi di esperti per il supporto e la tutela delle vittime.
– Organo imparziale, autonomo e indipendente da qualsiasi potere e con sede sua propria, neutrale, al quale qualsiasi vittima si può rivolgere in maniera informale per ottenere informazioni e chiarimenti sul suo ruolo, sui suoi diritti e sulle possibili azioni esperibili a tutela dei propri interessi, sia prima e a prescindere da qualsiasi azione giudiziaria nei confronti del presunto autore del reato, sia durante e dopo il processo.
– Il Garante Nazionale accompagna le vittime di reato lungo tutto il percorso che va dalla commissione del reato fino alla completa soddisfazione del torto subito.
– Al Garante devono essere comunicati tutti i nominativi e i recapiti delle vittime, in modo da dargli la possibilità di informarle sulla possibilità di rivolgersi a lui per ottenere tutte le informazioni di loro interesse.
– Agisce in rete, in sinergia e in rapporto di reciproca collaborazione con il Ministero di Giustizia e tutti gli uffici territoriali (giudiziari, servizi sociali ecc.) , con il Ministero dell’Interno e tutti gli uffici periferici (prefetture), con le Forze dell’Ordine, con il ministero della Salute e con quello delle Politiche sociali, nonché con tutti gli organismi degli Stati comunitari preposti alla tutela delle vittime di reato.
– Si avvale altresì della collaborazione degli enti pubblici territoriali, delle istituzioni scolastiche, del Garante della Privacy, degli Ordini degli Avvocati, dei Giornalisti e degli Psicologi e di qualsiasi altro ente che si occupa dell’assistenza e della tutela delle vittime.
– Chiede chiarimenti, segnala eventuali violazioni alle Autorità competenti. Evidenzia lacune legislative e carenze del sistema che necessitano di interventi legislativi ed operativi. Interviene per assicurare a qualunque vittima la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari che la riguardano e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione delle stesse. Il garante dovrebbe intervenire in tutti i casi in cui i diritti delle vittime dei reati siano mortificati (es. situazioni di disparità di trattamento, discriminazioni, mancato accesso alle informazioni, inaccessibilità dei luoghi in cui si svolgono procedimenti penali se la vittima è disabile, esposizione pubblica delle vittime di terrorismo, vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazioni, ritorsioni ecc.)
– Presso la sua sede è istituito un Osservatorio con il compito di censire e mappare tutte le strutture di assistenza e sostegno alle vittime di reato, pubbliche e private, esistenti sul territorio, e i loro livelli di qualità, in modo da segnalare agli organi di competenza eventuali carenze e disuguaglianze territoriali, sollecitandone i necessari interventi. Il Garante ha anche il compito di indirizzare a dette strutture le vittime, anche straniere, che gliene facessero eventualmente richiesta o di segnalare a dette strutture eventuali vittime bisognose di assistenza specialistica.
– Dato che la direttiva del 2012 (art. 12, comma 1, lettera a) prevede la possibilità di ricorrere alla mediazione penale (n.b.: non esistente dappertutto in maniera uniforme!) e ad altri strumenti di giustizia riparativa (n.b.: non ancora individuati!) solo se vi sia un interesse per la vittima, il Garante va configurato anche come organo di promozione della mediazione penale dalla parte della vittima, cioè l’organo che assume l’iniziativa di attivarla per conto e nell’interesse della vittima, previa valutazione di un suo specifico e concreto interesse e previa acquisizione del suo consenso informato, tenendo conto del suo grado di maturità e della sua capacità intellettiva. Per questo, è l’organo che procede periodicamente anche al censimento e alla promozione dei programmi di mediazione penale e delle altre forme di giustizia riparativa sul territorio.
– Promuove la formazione e l’aggiornamento di tutti gli operatori che interagiscono con le vittime di reato, concrete o potenziali.
– Il Garante deve avere:
- a)il compito di ricevere le comunicazioni ex officio e le notificazioni che, in via teorica, andrebbero fatte mediante pubblici annunci (in sostanza, quando vi è un numero considerevole di parti offese o quando gli offesi siano in parte ignoti)
- b)il compito di agire, anche giudizialmente, nell’interesse e per conto della vittima incapace, priva di rappresentante o in caso di eventuali conflitti d’interesse tra la vittima e il suo rappresentante
Ecco alcune categorie di diritti minimi previsti dalla Direttiva del 2012:
1) DIRITTI INFORMATIVI
– diritto della vittima di ricevere informazioni fin dal primo contatto con un’autorità competente e in ogni successiva interazione
– diritto della vittima di comprendere ed essere compreso (senza il quale non sarebbe possibile ottenere informazioni), mettendo a disposizione un servizio gratuito di interpretazione e traduzione
2) SOSTEGNO E ASSISTENZA (istituiti da enti pubblici o non governativi, organizzati su base professionale o volontaria): n.b. Anche l’attività del Garante rientra tra i servizi di sostegno e assistenza alle vittime
– Assistenza legale: informazioni sui loro diritti (diritto di proporre querela, diritto di avvalersi del gratuito patrocinio, diritto all’indennizzo, diritto di usufruire di sostegno ed assistenza ecc.), consigli relativi agli aspetti giudiziari e pratici derivanti dal reato, assistenza per la prevenzione della vittimizzazione secondaria e ripetuta, della intimidazione e della ritorsione
– Assistenza specialistica per vittime vulnerabili
– Sostegno emotivo e psicologico
– Fornire sistemazione sicura alle vittime bisognose di un luogo sicuro
– Fornire assistenza medica, assistenza legale e servizi specifici per i minori che siano vittime dirette o indirette
3) DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATE E DI FORNIRE ELEMENTI DI PROVA
di Maria Venditto