CODICE DI COMPORTAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO

Dic 7, 2014 | News | 0 commenti

PREMESSA

Il Difensore civico è un organo pubblico monocratico annoverato in dottrina tra le autorità amministrative indipendenti. Ha pertanto una rilevante autonomia di carattere organizzatorio, finanziario e contabile e non è sottoposto a controlli e al potere di direttiva dell’esecutivo. Sotto diversi profili si caratterizza come interventore ausiliario o mediatore o decisore non giurisdizionale.

E’ infatti un organo creato per garantire il cittadino contro possibili abusi della P.A. Il suo compito consiste nel: vigilare, segnalare e individuare, sulla base di possibili denunce dei cittadini o su propria iniziativa, le irregolarità, le disfunzioni e i comportamenti ingiustificati che si verificano nell’Amministrazione pubblica.

Il difensore civico può essere istituito a più livelli amministrativi: a livello dell’Unione Europea (Mediateur), in ambito nazionale, a livello degli enti territoriali locali.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Il fondamento dell’Ufficio del Difensore Civico può’ rinvenirsi negli artt. 97 e 98 della Costituzione. L’intervento del Difensore Civico tende ad assicurare il rispetto del principio del “buon andamento della P.A.”, il regolare corso del procedimento amministrativo, la tempestività, la trasparenza e la correttezza degli atti amministrativi.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Articolo 1 – Disposizione generale

Nei loro rapporti con il pubblico, le istituzioni e i loro funzionari rispettano i principi che compongono il Codice di buona condotta amministrativa.

Articolo 2 – Assenza di discriminazione

1. Nel trattare le richieste del pubblico e nell’adottare decisioni, il Difensore Civico garantisce che sia rispettato il principio della parità di trattamento, e che i membri del pubblico che si trovano nella stessa situazione siano trattati in modo identico.

Articolo 3 – Assenza di abuso di potere

Le competenze sono esercitate unicamente per le finalità per le quali sono state conferite dalle disposizioni applicabili. In particolare, il Difensore Civico evita di utilizzare i poteri di cui dispone per finalità prive di fondamento legale o che non siano giustificate da nessun interesse pubblico.

Articolo 4 – Imparzialità e indipendenza

1. Il Difensore civico è imparziale e indipendente. Il Difensore Civico si astiene da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi su membri del pubblico, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale quali che ne siano i motivi.

2. Il comportamento di un Difensore Civico non deve essere mai ispirato a interesse personale, familiare o nazionale, né dipendere da pressioni politiche.

Il Difensore civico si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni in cui egli stesso o un suo congiunto abbia un interesse finanziario.

Articolo 5 – Obiettività

Nell’adottare decisioni, tiene conto dei fattori pertinenti e assegna a ciascuno di essi il rispettivo peso adeguato ai fini della decisione, ignorando qualsiasi elemento irrilevante

Articolo 6 – Legittime aspettative, coerenza e consigli al pubblico

1. Il Difensore civico è coerente con il proprio comportamento amministrativo nonché con l’azione amministrativa dell’istituzione.

2. Il Difensore civico rispetta le legittime e ragionevoli aspettative che i membri del pubblico nutrono nei confronti della sua figura.

3. Se del caso, il Difensore civico consiglia il pubblico su come presentare una questione rientrante nella sua sfera di competenza e su come procedere durante l’esame di tale questione.

Articolo 7 – Equità

Il Difensore civico opera in modo imparziale, equo e ragionevole.

Articolo 8 – Cortesia

1. Nei suoi rapporti con il pubblico, il Difensore civico dà prova di spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità. Nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e posta elettronica, il Difensore Civico cerca di rendersi quanto più possibile utile e di rispondere nella maniera più completa e accurata possibile alle domande postegli.

2. Se il Difensore civico non è responsabile per la materia in questione, egli indirizza il cittadino all’organo o al Difensore civico competente.

Articolo 9 – Risposta alle lettere

Il Difensore civico da’ risposta alle lettere con la massima celerità.

Articolo 10 – Termine ragionevole per l’espletamento delle attività

Il Difensore civico tratta ogni richiesta o denuncia indirizzatagli entro un termine ragionevole, senza indugio e in ogni caso non oltre i due mesi dalla data di ricevimento.

Articolo 11 – Gentilezza e umanità

Il Difensore Civico favorisce un clima di gentilezza e di umanità nella pubblica amministrazione e stimola tutti ad adoperarsi con gentilezza e umanità.

Articolo 12 – Trasformare la sofferenza in un sorriso

Il Difensore Civico agisce sempre con la consapevolezza di essere spesso la Voce di chi non ha voce. Ogni azione del Difensore Civico mira a combattere l’ingiustizia e a trasformare la sofferenza in un sorriso.

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