IL RUOLO DEI DIFENSORI CIVICI
La legge 8 marzo 2017 n. 24 ha attribuito alle Regioni la facoltà di affidare ai Difensori Civici regionali la funzione di garante per il diritto alla salute e di disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico .
Nel nostro Paese la figura dei Difensori Civici comunali è stata soppressa nel 2010 e non esiste ancora il Difensore Civico Nazionale.
Nella funzione di Garante per il diritto alla salute il Difensore Civico potrà essere adito da qualsivoglia destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o tramite delegato, per segnalare disfunzioni del sistema dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria.
Il Difensore Civico potrà acquisire gli atti relativi alla segnalazione effettuata e intervenire con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale.
La funzione di Garante per il diritto alla salute cosi attribuita rende ancor meno coerente la disciplina delle figure di garanzia e delle rispettive competenze, esito di una legislazione che procede per settori e contingenze, senza porsi l’obiettivo di elaborare un sistema unitario funzionale.
IL RUOLO DEI GARANTI DEI DETENUTI
La legge, infatti, non ha tenuto conto che il tema della salute riguarda , come è ovvio, anche le persone detenute, gli stranieri trattenuti, e tutti coloro che si trovano in stato di privazione della libertà personale.
E’ una delle aree identificate anche in modo specifico con riferimento anche ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura, alle residenze sanitarie assistenziali per persone anziane o con disabilità, come individuate dalla legge n.10 del 2014.
La salute è un campo di intervento prioritario dei Garanti territoriali e nazionali (che, peraltro, fanno parte del Meccanismo nazionale di prevenzione della tortura previsto dall’art. 4 dal protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura).
La maggior parte delle segnalazioni che arrivano dai detenuti riguardano proprio la materia sanitaria, nonostante il passaggio di competenze in materia sanitaria dalla medicina penitenziaria al servizio sanitario regionale, voluto al fine di assicurare pari trattamento e dignità di cura, indipendentemente dall’essere o meno persone ristrette.
Il diritto alla salute viene citato in tutti gli atti costitutivi e regolamentari dei Garanti delle persone private della libertà personale .
Le segnalazioni in campo sanitario hanno portato ad una serie imponente di incontri e protocolli istituzionali, studi multidisciplinari, incontri e relazioni, a partire dal tema del rischio suicidario, mai cosi attuale come adesso, sino al tema della salute mentale, anche dopo l’istituzione delle REMS e alle articolazioni per salute mentale previste in molte carceri italiane ( ATSM ) .
A ciò si aggiunge che solo i Garanti dei detenuti sono autorizzati a entrare nei luoghi di privazione della libertà personale ( art. 67 della 354 del 1975 e succ. mod., quanto alle carceri).
RENDERE COERENTE IL SISTEMA DELLE FIGURE DI GARANZIA
Nella pratica, laddove sono presenti entrambe le figure, la peculiarità delle funzioni del Garante delle persone private della libertà personale ha solitamente comportato l’invio di reclami ex art. 35 O.P. di detenuti e internati direttamente al Garante dei detenuti e non al Difensore Civico.
Tutto ciò comporta che è necessario un ripensamento dell’organigramma delle figure di garanzia e assicurare presenze territoriali distinte e la presenza di un Difensore Civico nazionale con competenze diverse da quelle del garante nazionale. Nulla esclude che possano esserci anche collaborazioni su temi che riguardano diritti fondamentali delle persone come quello della salute ma occorre chiarezza in merito alle competenze.
Desi Bruno, Avvocato