IL DIFENSORE CIVICO avverso gli abusi della Pubblica Amministrazione.
L’Istituto del Difensore civico che fu già formalizzato in leggi regionali e poi nei comuni e nelle province con la legge n. 142 del 1990 è posto a tutela dei Cittadini e tuttavia ad oggi non ha ancora la piena necessaria conoscenza del vasto pubblico. E’ una centrale figura di garanzia a tutela del Cittadino che esercita la propria funzione in piena autonomia e indipendenza rispetto agli altri organi dell’Amministrazione Pubblica di riferimento.
La Pubblica Amministrazione agisce a garanzia del buon andamento ed imparzialità e tiene conto dei diritti e degli interessi dei Cittadini; non è difficile però trovarsi in condizioni di “squilibrio”. L’incertezza dei tempi del ricorso alla giurisdizione con costi poco sopportabili per cittadini/ disoccupati attraverso ricorsi di forma classica per difendersi da abusi, negligenze, omissioni, rendono questo strumento molto importante.
Strumenti a tutela del cittadino per sanare eventuali squilibri disfunzionali della P.A.
Questa figura super partes – una figura professionale con il compito di garantire e seguire il buon andamento dei pubblici uffici, garantendo imparzialità e diritti – ha tra le sue prerogative di segnalare, anche motu proprio, abusi e presumibili disfunzioni, carenze, ritardi ed omissioni dell’amministrazione nei confronti del Cittadino. Un organismo di tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei cittadini dalle P. A. a titolo assolutamente gratuito.
Mantenere e rafforzare il rapporto di fiducia con la P.A.
Compito del Difensore Civico è anche quello di attivarsi affinchè il rapporti tra P.A. e Cittadino sia innanzitutto privo di discriminazioni di qualunque tipo. In favore della parte più debole, il Difensore Civico ha il compito di verificare che nei rapporti non vi siano abusi di potere. Ha inoltre facoltà, per il rispetto delle norme, di intervenire in qualsiasi caso il cittadino lamenti disfunzioni e/o ritardi che si possano ingenerare nel suo rapporto con la Pubblica Amministrazione, sviluppando fiducia reciproca.
L’attività di tutela espletata attraverso la mediazione
In breve, è compito del Difensore civico anche sanare conflitti e svolgere attività di mediazione, pure intervenendo sullo stato delle pratiche, sempre e con l’intento di evitare il ricorso alla giurisdizione.
Se un Cittadino ritiene di aver subito un’ingiustizia dalla P.A. può sempre rivolgersi al Difensore Civico e cercare una soluzione.
Il Difensore Civico acquisisce informazioni al fine di risolvere la questione, rivolgendosi ai funzionari, ai responsabili dei procedimenti e compie ogni adeguata verifica al fine di ottenere chiarimenti e delucidazioni, secondo le lamentele e contestazioni avanzate dal Cittadino e ritenute di solido fondamento.
Giunto al termine dell’istruttoria, verificato ogni aspetto, il Difensore comunica al cittadino l’esito dell’azione svolta nei confronti della P.A.. A sua volta il ricorrente può accettare il giudizio del Difensore Civico oppure può sempre rivolgersi alla giurisdizione.
Espletate tutte le verifiche, il Difensore civico, ha anche l’obbligo, nel caso di reati, di informarne l’Autorità Giudiziaria competente.
Il ricorso alla giurisdizione è sempre possibile
Il Cittadino, comunque, può decidere, in ogni momento, di rivolgersi alla giurisdizione e interrompere in qualsiasi momento l’azione del Difensore.
Il Difensore Civico è uno strumento che alleggerisce tempi e costi a supporto e tutela del cittadino ma anche della Pubblica Amministrazione stessa, formata da apparati e risorse umane, talvolta suscettibili di errore ed influenze di carattere poco professionale. In sede giudiziale, il giudice può tenere conto di tale iter di mediazione. Ad oggi numerose sentenze, oggetto di precedenti approfondimenti a cui si rimanda, vanno in tale direzione.
I vizi di legittimità, silenzio ed inerzia dell’azione amministrativa, cosa fare
Incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, tre vizi che possono condurre all’annullabilità dell’atto amministrativo, avverso i quali si può ricorrere al Difensore civico per un’azione di ravvedimento della P.A.
Il Dl cosiddetto «Semplificazione bis» interviene sul silenzio assenso (art. 20 della legge 241 del 1990), affermando che esso può essere anche autocertificato dal privato in caso di inerzia da parte dell’amministrazione pubblica.
Ove l’atto fosse viziato ovvero non si tenesse conto di un silenzio assenso opportuna e legittima sarebbe la richiesta di intervento della Difesa Civica che, qualora l’opera di mediazione tra le parti andasse fallita, non potrebbe che essere presa in considerazione in sede giurisdizionale.
Perché non ci sia abuso di potere occorre che il potere arresti il potere (Charles Louise De Montesquieu).
Dott.ssa Francesca Beneduce