LA DIFESA CIVICA E LA GARANZIA PER IL DIRITTO ALLA SALUTE
L’art. 2 della legge n. 24/2017 detta la disciplina in materia di tutela del diritto alla salute con facoltativa attribuzione al Difensore Civico del ruolo di Garante per il diritto alla salute:
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all’ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.
Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria.
Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale.
GARANTE DELLA SALUTE
In molte Regioni è stata istituita con legge regionale la figura del Garante del diritto alla salute con attribuzione affidata al Difensore civico regionale.
Alla luce di queste premesse sorgono alcuni interrogativi, nati da esperienze concrete:
– In primo luogo qual è il rapporto esistente tra l’attuale difesa civica e la garanzia della salute?
– Quali sono gli sviluppi possibili della materia?
– Oltre i cittadini lesi nei loro diritti possono presentare istanze anche gli stessi operatori sanitari? Deve essere garantita la tutela dinanzi a condizioni cattive lavorative con ripercussioni sulla salute denunciate da Medici ed Infermieri?
Occorre dare risposte chiare ed esaustive a tali domande e chiarire i rapporti fra difesa civica e la garanzia della salute.
LA COMPETENZA DEL DIFENSORE CIVICO SULLA SANITA’: DALLA LEGISLAZIONE ALLA REALTÁ
Per meglio comprendere concretamente il rapporto esistente tra l’attuale Difesa Civica e la garanzia della salute occorre sostanzialmente analizzare i singoli casi segnalati e trattati poi dai Difensori Civici per capire se vi è la concreta volontà di migliorare la difesa civica anche in ambito sanitario e vi è la possibilità di utilizzare la terminologia ‘Garante per il diritto alla salute’ così fortemente caratterizzante.
PROSPETTIVE DI EVOLUZIONE DELLA DIFESA CIVICA IN SANITÁ
Il Difensore civico con il ruolo di Garante per il diritto alla salute non crea potenziali conflitti di competenza né aumento dei costi a carico della collettività.
Non vi è alcun ostacolo che anche medici e infermieri, afflitti da problemi e criticità irrisolti, possono rivolgersi al Difensore Civico come Garante del diritto alla salute.
Annamaria Gelormini, Infermiera