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IL DIFENSORE CIVICO IN ITALIA
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Il Difensore civicoÂÂ è stato formalmente previsto in Italia solo nel 1990 dalla Legge 142, anche se in precedenza alcune Regioni italiane lo avevano già introdotto nei propri statuti.
L’articolo 97 della nostra Costituzione prevede: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.
La difesa civica trova, quindi, il suo radicamento e la sua ragione d’essere in un’idea del rapporto fra il cittadino e lo Stato che pensa alla Pubblica Amministrazione come “funzione” e “servizio”, anziché come “potere”. Si afferma l’idea per cui si possano realizzare rapporti paritari, collaborativi e di qualità fra i cittadini e la Pubblica Amministrazione e che in tali rapporti il cittadino possa essere difeso e sostenuto prima che subisca un danno irreparabile o di tardiva e limitata risarcibilità. Per conseguire questi obiettivi furono avviate in passato varie iniziative sul piano della disciplina giuridica sia del “giusto” procedimento amministrativo e del diritto di accesso agli atti amministrativi, che della “privacy” e del rispetto dei valori dell’identità personale; ma anche su un fronte più sistematico e complesso, che si è sviluppato da un lato con la revisione della seconda parte della Costituzione (in particolare, laddove il nuovo Titolo V, sancendo il principio della sussidiarietà, ha riconosciuto alle autonomie più prossime al cittadino un ruolo di indiscussa centralità), dall’altro lato con la Riforma della Pubblica Amministrazione, il cui processo fu avviato dalle leggi Bassanini. In questo quadro storico e giuridico è nata la disciplina dell’istituto del Difensore civico, che pure non è definita con sufficiente nitidezza e risoluzione e la cui figura e le cui caratteristiche devono essere ulteriormente qualificate in termini meno di provvisorietà, e più di certezza e stabilità nel nostro ordinamento: si ricorda che la figura è nata ed è cresciuta secondo criteri di sperimentazione, di episodicità e di incertezza: presso le Regioni dapprima, a cominciare dai primi anni ’70, presso gli enti locali solo più tardi, con la legge n° 142 del 1990, mentre a livello della difesa civica nazionale ancora oggi manca qualsiasi istituto giuridico e non è in corso alcuna esperienza. Agli entusiasmi della stagione degli statuti regionali (nei quali di regola veniva inserita la figura del Difensore civico), non sempre seguiva l’attivazione effettiva della funzione del Difensore civico regionale. La regione Toscana fu la prima a disporne l’istituzione nel 1974, seguirono la Liguria, poi il Lazio ed altre regioni italiane.
La recente disciplina normativa in tema di bilancio ha abolito la figura del difensore civico comunale. Permane il difensore civico regionale, che svolge – in convenzione – quella dei difensori civici comunali, appunto soppressi dalla finanziaria (2010).
L’ANDCI(Associazione Nazionale dei Difensori Civici), membro di Civicrazia, è impegnata dal 2003 – anno di fondazione – per una maggiore collaborazione tra i difensori civici e per massimizzare il potere d’intervento dell’Ombudsman.
In Italia oggi vi è la rete dei Difensori Civici regionali e delle Province Autonome, presso la Conferenza delle Assemblee legislative regionali, che ha espresso un Coordinamento nazionale. Il Coordinamento rappresenta la struttura istituzionale della Difesa civica italiana, collegata alla rete europea dei Difensori Civici, in connessione con il Mediatore Europeo.