Nell’immaginario collettivo, quando si parla di patto “Stato-Mafia”, si è portati a pensare a oscure e misteriose trame tra politici di grosso calibro ed esponenti ai vertici della cupola mafiosa.
Sicuramente il patto “Stato Mafia” configura una forma di collusione espressa ad una ennesima potenza con le sue fondamenta su un granitico e strutturato “sistema” che s’intreccia a vari livelli nei “palazzi” del potere.
Quanto si potrebbe definire “lontano” o “estraneo”, quindi, questo scenario alla luce di quanto è accaduto, e sta accadendo, al Pirellone?
Tutto questo, visto l’esito di una sentenza del Consiglio di Stato (del maggio 2021) che ha annullato la nomina di Carlo Lio, come destinatario dell’incarico di Difensore Civico in Lombardia, ed ha dettato i criteri per la nuova nomina che il Consiglio regionale, dopo una “superficiale” analisi della documentazione agli atti esaminata dalla II Commissione Consiliare, ha nominato al suo posto un altro contendente, l’avv. Gianalberico De Vecchi.
“Superficiale” analisi in quanto:
Ha violato ed eluso la sentenza del Consiglio di Stato in quanto, dopo la sentenza fra l’Avv. Fortunato e il Consiglio regionale della Lombardia, si è proceduto a procedimento di esecuzione della sentenza ed in questo procedimento di esecuzione di sentenza “inter partes”, un terzo (cioè l’Avv. De Vecchi) ha tratto beneficio; pur se non aveva impugnato la precedente nomina di Lio e l’aveva accettata. Nel procedimento di esecuzione di sentenza quindi, ci si è “aperti”, favorendo così l’intromissione di un terzo (il De Vecchi) che ha ottenuto la nomina, ma che non ha però impugnato la precedente nomina. Un godimento indiretto e non spettante, visto che il ricorrente non è lui ma l’avv. Giuseppe Fortunato.
Ha poi violato i requisiti previsti dalla sentenza.
Infatti, affinché fosse fatta giustizia e venisse quindi rispettata la nuova procedura indetta con nuove regole, disattesa del tutto dal Consiglio regionale della Lombardia, l’Avv. Giuseppe Fortunato, dopo una istanza di riesame presentata sia al Consiglio regionale della Lombardia che alla Regione Lombardia, si è rivolto quindi ancora al Consiglio di Stato in qualità di giudice dell’ottemperanza che, seppur ha respinto la sospensiva della nomina, ha espressamente parlato, giustamente, di “valutazione comparativa”, mentre il Consiglio regionale della Lombardia ed il neo eletto De Vecchi, insistono, ahimé, nel parlare di “libera elezione”.
L’Avv. Fortunato, inoltre, si è altresì rivolto al TAR Lombardia per le mancanti ed obbligatorie dichiarazioni di incarichi ricoperti da De Vecchi, così come pure per la mancanza dei requisiti dirigenziali o assimilati di De Vecchi là dove, invece, il precedente nominato incaricato, Lio, paradossalmente presentava i requisiti di esperienza (come Assessore regionale). Il tutto, malgrado venisse proposto un nuovo modulo “innovativo” di “conferma interesse candidatura”, ad arte modificato in quanto sono state arbitrariamente ed immotivatamente rimosse le parti relative alla dichiarazione di inconferibilità.
Ma non basta, poiché il De Vecchi, avendo dichiarato il possesso di un titolo risultato poi inesistente (il Master Universitario in Diritto Tributario del 2008 presso l’Università degli Studi di Milano ma tale Master Universitario presso questa Università non esiste e non è mai esistito), ha indotto a presupporre qualcosa poi risultata falsa ed inesistente, generando la perdita del beneficio della nomina (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 5 aprile 2019, n. 2257) e sotto il profilo di più grave responsabilità, avendo partecipato a una procedura con altri candidati per un solo posto e basata esclusivamente su curriculum, bisognava tener conto che non è possibile considerare tale dichiarazione un “falso innocuo” (Cass.Sezione Sesta penale, 15 aprile n. 2021, n. 14212, punto 2.2.) per cui appare anche necessario ogni celere provvedimento in autotutela, con relativa denuncia alla competente magistratura.
Dulcis in fundo, con estrema sciatteria, addirittura tale titolo è stato “erroneamente” riportato anche nel comunicato stampa del Consiglio Regionale, all’indomani dell’elezione.
Ed infine la mancanza del requisito, il superamento del limite di età di 65 anni (cfr. Dipartimento Funzione Pubblica n. 47861 del 20.7.2020), ma soprattutto, la omessa motivazione, ovvero, per la consequenziale mancanza di quella valutazione comparativa indicata a riferimento obbligatorio anche dal Consiglio di Stato.
E’ palese quindi, così come è necessario ed urgente l’annullamento, anche previa sospensione, senza indugio, per il grave accaduto; della nomina per la dichiarazione falsa (ex art. 76 del DPR 445/2000) e comunque non veridica (ex art. 75 del citato DPR).
In sintesi , Gianalberico De Vecchi non ha i requisiti di esperienza dirigenziale o assimilata (mentre Lio, paradossalmente, era stato assessore e per legge era equivalente) e non ha neppure l’unico titolo post-laurea dichiarato perché il Master in Diritto tributario dichiarato è inesistente in quanto ha frequentato solo un corso, aperto anche a diplomati ed inoltre non ha dichiarato gli incarichi mentre la legge lo obbligava.
Per non far mancare altro, sembra, stia poi emergendo una strana storia di Associazioni segrete (vietate nella pubblica amministrazione), rispetto invece alla decina di titoli veri post-laurea in possesso e dichiarati dall’Avv. Giuseppe Fortunato, già in possesso di tutti i requisiti legali richiesti, oltre che di una significativa ed attuale esperienza nell’ambito della difesa civica in quanto ricopre a tutt’oggi l’analogo incarico per la Regione Campania ed ha tutto l’interesse a ricoprirlo per la Regione Lombardia.
In definitiva è evidente e fuori da ogni dubbio, che l’Avv. De Vecchi non è “in possesso di una qualificata esperienza professionale, almeno decennale, maturata in posizione dirigenziale presso enti od aziende pubbliche o private, ovvero lavoro autonomo assimilabile” (art. 2 comma 3 legge regionale 6 dicembre 2010 n. 18), peraltro, dalla lettura del suo curriculum, non ha nemmeno alcuna esperienza in organizzazione pubblica, in diritto amministrativo, in pubblica amministrazione e, dunque, nessuna “competenza amministrativa”.
In altri termini, eccetto il titolo di studio, l’Avv. De Vecchi pare non abbia alcuna delle esperienze richieste dalla legge e ribadite dalla Sentenza del Consiglio di Stato.
Ma ecco che arriva il 21 ottobre, in camera di consiglio, la nuova e al momento ultima ordinanza del TAR che ritenendo fondata la propria giurisdizione e competenza, condivide la prospettazione del ricorrente (avv. Fortunato) e rifiuta le prospettazioni del Consiglio regionale della Lombardia e di De Vecchi che hanno tentato di far valere la loro ipotesi – del tutto infondata come era prevedibile, e cioè la carenza di competenza per il contemporaneo giudizio al Consiglio di Stato (chissà poi perchè).
E non solo!
Ritiene poi fondati i rilievi sollevati dal ricorrente e soprattutto li considera, udite udite, “meritevoli di una più approfondita disamina”, anche se a onor del vero, non dà la sospensiva per mancanza di pregiudizio grave e irreparabile, cioè il giudice cautelare ha ritenuto non la carenza del pregiudizio grave e irreparabile, ma che il pregiudizio grave e irreparabile non avrebbe avuto soddisfazione con un’ordinanza di mera sospensione da parte dello stesso giudice cautelare, poiché occorreva sempre la nuova deliberazione consiliare di nomina.
In definitiva, allo stato, sono quindi legittimamente pendenti ben due azioni, importantissime, a mio modesto avviso atte al ripristino della legalità e della trasparenza, ma soprattutto affinché il principio delle competenze meritocratiche valga su tutto e soprattutto, su ogni tentativo di offuscare ed impedire il sereno e legittimo svolgimento delle selezioni comparative a vantaggio degli incompetenti e cioè:
La prima, dinanzi al Consiglio di Stato come giudice dell’ottemperanza e la seconda dinanzi al TAR per i profili di illegittimità della nuova nomina.
Senza continuare ancora a dettagliare altre fasi del lungo iter o a riportare altre parti dei relativi ricorsi che l’Avv. Giuseppe Fortunato ha presentato affinché si ristabilisse il principio legale del rispetto delle procedure non scrupolosamente seguite come dettato dalle normative di legge, e quindi, anche al netto di quest’ultima ordinanza e di tutto quanto la carta bollata ed il “diritto” riuscirà a produrre nel sofisticato ed articolato intreccio giurisprudenziale e al netto della ingerenza e del peso specifico della politica, di quello delle dichiarazioni false, mendaci ed inesistenti – seppur richieste – ed obbligatorie ed in considerazione anche di quanto pare stia emergendo in seno ad una appartenenza ad “associazioni segrete”, c’è da chiedersi:
Per quella “gente comune” di cui si faceva riferimento in apertura, alla quale un Difensore Civico regionale pure deve guardare, se non soprattutto rivolgersi con primaria attenzione (poiché è la parte dei cittadini più vessata in assoluto) cosa resta di immediatamente percepibile da tutto ciò se non che “tutto può essere il contrario di tutto” e che questo “tutto” viene gestito a piacimento?
Gestito quindi, o da quei tentacoli della corruzione che troviamo sempre più nei palazzi della “res publica” come conseguenza di quel patto Stato-Mafia, persino con affidamenti di importanti incarichi, paradossalmente per la difesa del cittadino che vedono contrapposti, da un lato, chi ha mentito dichiarando il falso ed attribuendosi Master inesistenti e dall’altro, chi delle qualifiche e dei master, delle competenze e del rispetto delle procedure insieme alla provata e collaudata esperienza nel campo; ha titoli da riempire non un modulo, ma decine e decine di moduli certamente non “opportunisticamente” modificati.
In mezzo, l’annoso dubbio che non cambia il risultato ma identifica il nemico della Civicrazia.
Quella strana figura ancora indefinita, un po’ come una sirena dal corpo metà di pesce e metà di donna, ma che in questo caso è per metà “il patto Stato Mafia” e per l’altra parte, la “consolidata e voluta incompetenza mista di corruzione” tipica e rappresentativa dei nostri tempi.
di Salvatore Sparavigna