Uno tra gli scopi dell’ANDCI è far conoscere e rendere accessibili a tutti, i mezzi di tutela a disposizione del cittadino di fronte all’inerzia dell’amministrazione pubblica.
Essa non deve più essere una scatola chiusa che opera e decide all’oscuro dei cittadini. Il Cittadino che dà inizio ad un procedimento, ne deve poter controllare l’iter, ricevendo dalla PA una comunicazione, dove viene indicato il responsabile del procedimento.
Il sistema legislativo vigente è a favore del mantenimento di un lineare scambio comunicativo tra amministrazione e cittadino. La Pubblica Amministrazione per ogni singolo procedimento amministrativo è obbligata, per la legge 241/90 e successive, a stabilire e pubblicare sul proprio sito istituzionale il termine per la conclusione del procedimento. Ogni procedimento deve infatti essere concluso entro un termine ben preciso e indicato all’interno di ogni guida al procedimento pubblicata sullo sportello telematico.
Per i procedimenti le pubbliche amministrazioni devono adottare termini specifici non superiori a 90 giorni, con estensione a massimo 180 nei casi di particolare complessità. I termini possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo massimo di 30 giorni, al fine di acquisire informazioni, certificazioni o comunque documentazione mancante in considerazione di problemi organizzativi e gestionali di particolare gravità. Se il termine per la conclusione di un procedimento è trascorso senza esiti il cittadino può chiedere l’intervento del soggetto incaricato di esercitare il potere sostitutivo. Questi è un funzionario, nominato dall’organo di governo dell’Amministrazione, che deve concludere il procedimento, attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.
Ricorrere al titolare del potere sostitutivo è un diritto di tutti i cittadini. Chiunque ha un procedimento amministrativo in corso e riscontra un ritardo nei tempi di conclusione da parte dell’ufficio, può chiedere l’esercizio del potere sostitutivo. Nel caso in cui non sia stato individuato un funzionario specifico, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o al funzionario di più elevato livello presente. Il potere sostitutivo può essere esercitato dal segretario generale, giusto decreto n. 130/2019, nei confronti dei dirigenti.
Per ciascuno dei procedimenti l’Amministrazione deve pubblicare l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo, come previsto dal Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 35, con il compito di sopperire all’inerzia del funzionario responsabile, rafforzando le garanzie dei privati contro l’eventuale ritardo dell’Amministrazione. La richiesta di intervento sostitutivo può essere inviata all’indirizzo di posta certificata, di posta ordinaria, o presentandola direttamente presso l’ufficio protocollo.
In ogni caso di cattiva amministrazione il Difensore Civico regionale è l’ancora di salvezza a diposizione del Cittadino. E’ possibile chiedere il suo intervento nel momento del bisogno.
L’ANDCI, con spirito di servizio, è a disposizione per illuminare il rapporto tra il cittadino e il dipendente pubblico, con informazioni e sostegno finalizzato al superamento del problema. In questi anni l’esperienza ha dimostrato che è proprio grazie alla presenza dell’ANDCI, se si è assistito sovente alla conoscenza della Difesa Civica e al miglioramento del rapporto tra ente e cittadino, con soddisfazione finale dell’utenza per il lavoro portato a termine dall’amministrazione.
L’Associazione Nazionale dei Difensori Civici Italiani, con coraggio, dedizione e servizio, mira a un nuovo clima di fiducia dei cittadini verso la Pubblica Amministrazione, risvegliando la trasparenza, il buon andamento, la meritocrazia e la voglia di partecipazione.
di Ernesto Marino